statuto ANPI
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- Pubblicato Martedì, 20 Agosto 2013 16:31
lo statuto nazionale dell'ANPI |
A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA
Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224
STATUTO
Testo approvato con D.L. 5 aprile 1945, n. 224
pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945
Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970
pubblicato sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970
Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980
pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980
Modificato dall’Ufficio Territoriale del Governo
della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro
delle Persone giuridiche in data 15 maggio 2006
ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361/2006
TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ
· Articolo 1
È costituita l’Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA» (A.N.P.I.).
· Articolo 2
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ha lo scopo di:
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d’Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di
qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
d) tutelare l’onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;
f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;
g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l’importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;
h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;
i) battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;
l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;
m)dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.
TITOLO II
SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI
Articolo 3
L’Associazione ha sede nazionale in Roma.
Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Comitati provinciali.
In ogni Comune, d’intesa col Comitato provinciale, può essere costituita anche più di una Sezione purché ciascuna sezione non abbia meno di venti iscritti.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 4
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali.
Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni 5 anni con un preavviso non inferiore a mesi tre. È inoltre convocato dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati provinciali esistenti che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti all’Associazione.
Il Congresso nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 6 ore dopo la prima convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero dei soci rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Il Congresso nazionale elegge di volta in volta il suo Presidente o la Presidenza. Il Congresso nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, elegge i componenti del Comitato nazionale e degli altri organi nazionali dell’Associazione.
Il Congresso nazionale esamina la relazione morale e finanziaria predisposta dal Comitato nazionale.
Articolo 5
Il Comitato nazionale
Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di 27 membri. Esso elegge tra i suoi membri un Presidente nazionale, i vicepresidenti nazionali, la Segreteria nazionale e un responsabile amministrativo.
I membri del Comitato nazionale durano in carica da un Congresso all’altro. Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente nazionale, oppure sette membri o i revisori dei conti ne ravvisino la opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato nazionale attua la linea associativa deliberata dal Congresso e provvede:
a) a realizzare gli scopi sociali impartendo le direttive ai Comitati provinciali;
b) a controllare le attività dei Comitati provinciali;
c) a redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’Associazione;
d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dei Comitati provinciali ed eventualmente a predisporre visite ai Comitati provinciali allo scopo di verificare che l’amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per i fini statutari;
e) a risolvere eventuali vertenze in seno alla Associazione;
f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Il Comitato Nazionale può procedere alla cooptazione di nuovi membri, scelti tra i soci dell’ANPI, in caso di decesso o impedimento assoluto di alcuno dei propri componenti ovvero quando ciò si renda necessario per la funzionalità dell’Associazione. La relativa deliberazione è adottata con la maggioranza dei componenti del Comitato Nazionale.
Articolo 6
Il Presidente nazionale
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti gli effetti, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale. In casodi assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti, all’uopo designato dal Comitato.
Articolo 7
Il Congresso nazionale elegge tra i soci:
a) una Presidenza Onoraria
b) un Consiglio nazionale fissando per entrambi il numero dei componenti i quali saranno consultati dal Comitato nazionale in merito alle più importanti questioni d’interesse generale e associativo.
La convocazione della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale sarà fatta dal Presidente della Associazione con un preavviso non inferiore a cinque giorni e almeno una volta l’anno.
Articolo 8
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione nazionale è eletto dal Congresso ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti tra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione e redige apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso all’altro.
Articolo 9
Comitati regionali
In ogni Regione può essere costituito – d’intesa con il Comitato nazionale – un Comitato regionale composto da uno o più rappresentanti designati in egual numero da ciascun Comitato provinciale con il compito di stimolare e coordinare l’azione dei Comitati provinciali e di rappresentare l’Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali. Il Comitato regionale, salvo diversa determinazione da approvarsi dal Comitato nazionale, ha sede nella città capoluogo della Regione ed usufruisce della sede e dei servizi del Comitato provinciale in cui ha sede. Il Comitato regionale può eleggere tra i suoi componenti un Presidente e uno o più vice presidenti.
Articolo 10
Il Congresso provinciale
In ciascuna provincia il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni.
Il Congresso provinciale è convocato in via ordinaria in preparazione del Congresso nazionale nella località stabilita dal Comitato provinciale in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o su richiesta scritta e motivata delle sezioni in un numero non inferiore a un quinto delle Sezioni stesse e che rappresentino almeno un terzo dei soci della circoscrizione del Comitato provinciale.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Per la validità delle deliberazioni del Congresso provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale.
Il Presidente del Congresso provinciale è eletto di volta in volta.
Articolo 11
Il Congresso provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera sulle questioni di carattere generale nell’ambito della provincia.
Articolo 12
ll Comitato provinciale è composto da un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dal Congresso provinciale in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un Presidente provinciale, i vice presidenti, la segreteria provinciale ed un responsabile amministrativo. Il Comitato provinciale dura in carica da un Congresso all’altro.
Il Comitato provinciale si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi o quando il Presidente oppure un terzo dei membri del Comitato o i Revisori dei Conti ne ravvisino l’opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a tre giorni. Competono ai Comitati provinciali tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati di Sezione della provincia,l’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e delle deliberazioni del Congresso provinciale.
Il Comitato provinciale esamina ed approva ogni anno il proprio bilancio preventivo ed il conto consuntivo e può predisporre visite ai Comitati sezionali allo scopo di verificare che la regolare amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per fini statutari.
Si applica al Comitato provinciale la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 5.
Articolo 13
Il Presidente provinciale cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti designato dal Comitato provinciale.
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto
di tre revisori effettivi e di due supplenti scelti fra i soci.
Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa del Comitato provinciale e redige apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso provinciale all’altro.
Articolo 15
Il Congresso provinciale può eleggere in analogia ai corrispondenti organi nazionali:
a) una Presidenza Onoraria
b) un Consiglio provinciale fissando per entrambi il numero dei componenti.
Articolo 16
L’Assemblea di sezione
L’Assemblea di sezione è composta dai soci aventi diritto al voto nella Sezione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Comitato di Sezione e in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su domanda motivata di almeno un terzo dei soci. Se necessario l’Assemblea di sezione può provvedere al rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a giorni cinque.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea di sezione valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale. Il Presidente o la Presidenza dell’Assemblea di sezione è eletta di volta in volta.
Articolo 17
L’Assemblea di sezione nomina i componenti del Comitato di sezione ed il Collegio dei Revisori dei Conti esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato e delibera sulle questioni di carattere generale nell’ambito del territorio di sua competenza in aderenza alle determinazioni del Congresso nazionale e del Congresso provinciale.
Articolo 18
Il Comitato di sezione è eletto dall’Assemblea ed è composto di un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea stessa ed in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.
Il Comitato di sezione sceglie tra i suoi membri un Presidente, uno o più vice presidenti, la segreteria o un segretario e il responsabile amministrativo.
Il Comitato di sezione redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre alla Assemblea, provvede all’esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e del Comitato provinciale. Il Comitato di sezione istruisce le domande di iscrizione a socio, secondo le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale.
Articolo 19
Il Presidente del Comitato di sezione cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti designati dal Comitato di sezione.
Articolo 20
I Revisori dei Conti della Sezione in numero di tre membri effettivi ed uno supplente sono eletti dalla Assemblea e sono scelti tra i soci.
Essi si riuniscono per esercitare il controllo sulla gestione contabile e amministrativa della Sezione.
Articolo 21
I Comitati provinciali o comunali possono, sotto la loro responsabilità, costituire a latere dei circoli intitolati a Caduti o a episodi della Resistenza cui possono iscriversi persone di provata fede antifascista che si propongano in accordo con gli organi direttivi di portare avanti, con azione non contrastante la linea unitaria e democratica dell’Associazione, gli ideali della Lotta di Liberazione.
TITOLO IV
I SOCI
Articolo 22
Sono soci d’onore, con tutti i diritti compreso il diritto al voto, i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che come prigionieri politici o vittime di rappresaglie o come ostaggi o come perseguitati politici furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni.
I familiari di cui al comma precedente sono: il coniuge superstite e i discendenti diretti e, in difetto di questi, gli ascendenti diretti.
Articolo 23
Possono essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta:
a) coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o di benemerito dalle competenti commissioni;
b) coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l’armistizio;
c) coloro che, durante la Guerra di Liberazione siano stati incarcerati o deportati per attività politiche o per motivi razziali o perché militari internati e che non abbiano aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche.
Possono altresì essere ammessi come soci con diritto al voto, qualora ne facciano domanda scritta, coloro che, condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’A.N.P.I., intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi dell’art. 2, lettera b), del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l’impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e della Unione Europea e come patrimonio essenziale della memoria del Paese.
Articolo 24
L’ammissione dei soci, compresi i soci d’onore, di cui all’art. 22 e quelli di cui al secondo comma dell’art. 23, è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla necessaria documentazione.
Quando speciali circostanze lo richiedono, il Comitato nazionale ha diritto di intervenire in merito all’ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione del Comitato provinciale.
Articolo 25
Il socio si impegna a corrispondere l’importo della tessera.
Ove occorra, per la presenza di minoranze etniche, la tessera sarà stampata bilingue.
Articolo 26
Il socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l’Associazione organizzi sia direttamente sia a mezzo degli enti creati a tale scopo.
Articolo 27
Il socio che commette azioni disonorevoli, atti di indisciplina o viene meno agli impegni assunti ai sensi del secondo comma dell’art. 23, è passibile a seconda della gravità delle mancanze, di:
a) richiamo
b) sospensione
c) espulsione.
Articolo 28
La qualifica di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo provvedimento, anche per dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione.
Articolo 29
L’organo competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è il Comitato nazionale, su proposta del Comitato provinciale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 30
L’Associazione provvede ai suoi scopi con le quote sociali, le entrate patrimoniali e gli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati. Il Comitatonazionale, i Comitati provinciali ed i Comitati di sezione, dal punto di vista patrimoniale, sono nel senso gestionale entità distinte tra di loro. Ciascun Comitato è quindi responsabile della gestione del proprio patrimonio, che deve essere amministrato in modo regolare e per fini statutari.
Articolo 31
L’importo della tessera sociale è fissato di anno in anno dal Comitato nazionale, che ne determina la ripartizione
tra i vari organi periferici e centrali.
Articolo 32
La durata dell’esercizio finanziario corrisponde a quella dell’anno solare. Entro il 31 ottobre ed il 31 marzo i Comitati di sezione, i Comitati provinciali e il Comitato nazionale compileranno ed approveranno i rispettivi bilanci preventivi e consuntivi sia finanziari che economico-patrimoniali.
Articolo 33
La bandiera dell’Associazione è il tricolore d’Italia con la scritta, nella parte bianca, «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA - COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI SEZIONE».
I soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il modello autorizzato dal Comitato nazionale.
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